I riposi
Riposo giornaliero
Riposo settimanale
Maggiorazioni
Sostituzioni per riposo
Riposo giornaliero
Il lavoratore convivente ha diritto a un riposo notturno di almeno 11 ore consecutive tra ogni giorno lavorativo. Qualora l’orario non sia interamente collocato tra le 6 e le 14 oppure tra le 14 e le 22, ha, inoltre, diritto ad una pausa non retribuita di almeno 2 ore giornaliere di effettivo riposo.
Durante tale riposo il lavoratore potrà uscire dall'abitazione del datore di lavoro, fatta salva in ogni caso la destinazione di tale intervallo all'effettivo recupero delle energie psicofisiche.
Riposo settimanale
Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo settimanale di 36 ore totali, di cui 24 di regola coincidenti con la domenica mentre le altre 12 possono essere godute in un altro giorno della settimana concordato tra le parti. In questa giornata il lavoratore presterà attività per un numero di ore non superiore alla metà del normale orario giornaliero.
Il lavoratore non convivente ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore e deve essere goduto la domenica.
Maggiorazioni
Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse dovranno essere retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato.
Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro nelle ore di riposo domenicale (irrinunciabile), per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte, dovrà essere concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente e le ore così lavorate saranno retribuite con una maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto.
Sostituzioni per riposo
Il datore di lavoro che abbia in servizio uno o più lavoratori a tempo pieno addetti all'assistenza di persone non autosufficienti inquadrati nei livelli CS o DS, potrà assumere in servizio uno o più lavoratori, conviventi o meno, da inquadrare nei livelli CS o DS, con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari dell'assistenza.
Tali prestazioni saranno retribuite sulla base della tabella "G" comprensiva delle maggiorazioni previste.