L’orario di lavoro
L’orario di lavoro
Orari particolari
Maggiorazioni per lavoro notturno
L’orario di lavoro
La durata dell’orario di lavoro è quella concordata tra le parti nel rispetto dei seguenti limiti massimi:
- 10 ore giornaliere non consecutive per un totale di 54 ore settimanali, se è convivente
- 8 ore giornaliere non consecutive per un totale di 40 ore settimanali, se non è convivente
Orari particolari
a) Lavoratori part-time
I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni possono essere assunti in regime di convivenza con orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie:
- interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
- interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
- interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali.
b) Lavoratori notturni:
- Prestazioni di presenza notturna: lavoratori assunti per garantire esclusivamente la presenza notturna (non mansioni di assistenza, bensì di attesa), in un orario ricompreso interamente tra le ore 21 e le ore 8.
- Prestazioni di assistenza notturna discontinua: personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna all’infanzia, ad anziani, a portatori di handicap o ammalati, in un orario ricompreso interamente tra le ore 20 e le ore 8.
Maggiorazioni per lavoro notturno
E' considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22,00 e le ore 6,00 ed è compensato con la maggiorazione del 20% della normale retribuzione globale di fatto oraria.
La maggiorazione non spetta al personale non infermieristico assunto per prestazioni discontinue di assistenza notturna o per prestazioni esclusivamente d'attesa, per il quale sono stabiliti appositi minimi contrattuali.