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Approfondimenti

NASPI

Definizione

Quando spetta

Requisiti

Come effettuare la domanda

Termini

Decorrenza

Durata

Misura

Sospensione

Decadenza

Definizione

E’ una prestazione che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola requisiti normali.

La   NASpI sostituisce  le  prestazioni   di   ASpI   e   mini-ASpI   introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92  del  2012,  con  riferimento  agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015. 

Quando spetta

Spetta nei casi in cui i lavoratori subordinati (con esclusione dei  dipendenti  a  tempo  indeterminato  delle  pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli a tempo  determinato  o  indeterminato) abbiano perso involontariamente l’occupazione.

Non spetta nei casi di dimissioni tranne che nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa.

Spetta, altresì, nei casi di risoluzione consensuale se intervenuta nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro (Legge 28 giugno 2012 n.92).

Requisiti

La NASpI e'  riconosciuta  ai  lavoratori  che  abbiano  perduto involontariamente   la   propria   occupazione   e   che   presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) siano in stato di disoccupazione;

b) possano far valere, nei 4 anni  precedenti  l'inizio  del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione;

c) possano far  valere  30 giornate  di  lavoro  effettivo,  a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che  precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

 

N.B.: Ai fini del diritto alla nuova prestazione di disoccupazione NASpI, l'art. 5 del D.Lgs. n. 22/2015 ha introdotto il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono la cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

 

Vista l'impossibilità di riscontrare l'effettiva presenza al lavoro in ciascuna giornata, ai fini della verifica della sussistenza del requisito in esame è necessario ricorrere al sistema già in uso per l'accredito della contribuzione e per il pagamento di tutte le prestazioni relative ai lavoratori domestici, individuando in tal modo una metodologia che permetta di determinare - ancorché in via convenzionale - una presenza al lavoro assimilabile a trenta giornate effettive negli ultimi dodici mesi.

Si è ritenuto di individuare la presenza al lavoro equivalente a 30 giornate effettive in cinque settimane di lavoro considerate convenzionalmente di sei giorni ciascuna.

Pertanto, considerato che per l'accredito delle settimane si fa riferimento al trimestre solare e che per la copertura contributiva di una settimana sono necessarie 24 ore, al fine di individuare il numero di settimane accreditato nel trimestre medesimo si opera sommando tutte le ore di lavoro presenti nel trimestre e dividendo le stesse per 24.

 

Esempio: 80 ore lavorate nel trimestre / 24 = 3,33 settimane di contribuzione arrotondate a 4.

 

Ai fini della verifica del requisito in argomento si opererà dunque calcolando, con la predetta metodologia, il numero di settimane lavorate in ciascun trimestre solare, sulla base dei versamenti contributivi effettuati dal datore di lavoro o dai datori di lavoro se il lavoratore aveva in essere più rapporti lavorativi.

Ne consegue che, quando nei dodici mesi di osservazione per la ricerca del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro sono presenti - secondo le ordinarie modalità di accredito della contribuzione nella gestione lavoratori domestici sopra descritte - almeno 5 settimane di contributi, il requisito delle 30 giornate si intende soddisfatto.

Come effettuare la domanda

La domanda di NASpI e' presentata all'INPS  in  via  telematica.

Termini

La domanda deve essere presentata entro il termine di 68 giorni dalla  cessazione del rapporto di lavoro.

Decorrenza

La NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno  successivo  alla cessazione  del  rapporto  di  lavoro  o,  qualora  la  domanda   sia presentata successivamente a tale data, dal primo  giorno  successivo alla data di presentazione della domanda.

Durata

La NASpI e' corrisposta mensilmente, per un numero di  settimane pari alla meta' delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni (fino ad un massimo di 24 mesi). Ai fini del calcolo della durata non sono computati  i  periodi contributivi  che  hanno  gia'  dato  luogo   ad   erogazione   delle prestazioni di  disoccupazione. 

Misura

La NASpI e' rapportata  alla  retribuzione  imponibile  ai  fini previdenziali degli ultimi 4 anni  divisa  per  il  numero  di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro,  rivalutato  annualmente  sulla  base della variazione dell'indice ISTAT  dei  prezzi  al  consumo  per  le famiglie  degli  operai  e  degli  impiegati   intercorsa   nell'anno precedente, la NASpI e' pari  al  75  per  cento  della  retribuzione mensile.

Nei casi in cui la retribuzione  mensile  sia  superiore  al predetto importo l'indennita' e' pari al 75 per  cento  del  predetto importo incrementato  di  una  somma  pari  al  25  per  cento  della differenza tra la retribuzione mensile  e  il  predetto  importo. 

La NASpI non puo' in ogni  caso  superare  nel  2015  l'importo  mensile massimo di  1.300  euro,  rivalutato  annualmente  sulla  base  della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo  per  le  famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

La NASpI si riduce del 3 per cento ogni  mese  a  decorrere  dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Alla NASpI non  si  applica  il  prelievo  contributivo  di  cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sospensione

Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la  NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso  da  imposizione  fiscale  decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la  durata  del  rapporto  di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la  prestazione  e' sospesa  d'ufficio  per  la  durata  del  rapporto  di   lavoro.

Decadenza

Il beneficiario decade dall’indennità nei seguenti casi:

- perdita dello stato di disoccupazione;

- rioccupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a 6 mesi ;

- inizio attività autonoma o subordinata senza comunicazione all’INPS;

- pensionamento di vecchiaia o anticipato;

- assegno ordinario di invalidità, salvo il dititto del lavoratore di optare per la NASPI.;

- rifiuto di partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva (attività di formazione, tirocini ecc.) o non regolare partecipazione.