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I documenti per l'assunzione
Tipologie di assunzione
La predisposizione del contratto di lavoro
L'obbligo assicurativo e la comunicazione di assunzione
La busta paga
L'organizzazione della prestazione lavorativa
Il lavoro straordinario
La tredicesima
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La predisposizione del contratto di lavoro

Le fonti normative e contrattuali

L’accordo tra le parti

La lettera di assunzione: contenuto

La lettera di assunzione: modello

Le fonti normative e contrattuali

Il rapporto di lavoro domestico è regolato dalla legge, dal codice civile e, a partire dagli anni ’70, dalla contrattazione collettiva.

Leggi

- Legge 27 dicembre 1953, n. 940: ha stabilito il diritto alla tredicesima per tutti i lavoratori domestici.

- Legge 2 aprile 1958, n. 339: si applica esclusivamente ai lavoratori che prestano il proprio lavoro in maniera continuativa per almeno 4 ore giornaliere

- D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403: ha esteso a tutti i lavoratori le tutele assicurative (invalidità, vecchiaia, superstiti, tubercolosi, disoccupazione, infortuni)

- Decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608: sul collocamento dei domestici

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 modificato dalla legge 189/2002

- D.P.R. 31 agosto 1999. n. 394: che regola l’attuazione del T.U. 189/2002

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151: ha esteso ai lavoratori domestici il diritto al congedo maternità/paternità

- Tutte le altre leggi che riguardano il rapporto di lavoro in genere che non escludono espressamente l’applicabilità al rapporto di lavoro domestico

Codice civile (artt. 2240-2246)

Disciplina il periodo di prova, i riposi, le ferie, il licenziamento e le dimissioni, il certificato di lavoro.

L’art. 2243 è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui prevede che il diritto alle ferie maturi dopo un anno intero di servizio (Corte Cost. sentenza n. 16 del 1969).

Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)

Il CCNL ha un ruolo fondamentale nella disciplina del rapporto di lavoro in quanto determina i minimi retributivi da applicare al personale domestico (nel rispetto dei principi contenuti nell’art. 36 Cost. “retribuzione sufficiente”) nonché disciplina tutti gli altri aspetti economici e normativi applicabili al rapporto di lavoro domestico.

L’accordo tra le parti

Il datore di lavoro ed il lavoratore, in autonomia e senza coinvolgere in questa fase organismi pubblici di tutela del lavoratore, si accordano:

- sull’organizzazione dell’orario di lavoro

- sulla determinazione del riposo settimanale aggiuntivo a quello domenicale

- sul periodo di fruizione delle ferie

- sulle condizioni del vitto e dell’alloggio se il rapporto è instaurato in regime di convivenza

- sulla previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o altri motivi familiari

Raggiunto l’accordo, questo viene formalizzato in un patto scritto “Lettera di assunzione”.

Il contratto nazionale prevede l’indicazione nel contratto di alcuni elementi specifici ma non esaustivi.

La forma scritta non è obbligatoria nei rapporti di durata complessiva non superiore ad un mese ed il cui orario non superi le 8 ore settimanali nonché nel caso di rapporto di lavoro instaurato tra coniugi o affini entro il terzo grado conviventi.

 

La lettera di assunzione: contenuto

La lettera di assunzione, oltre ad eventuali clausole specifiche, deve contenere le seguenti informazioni:

- la data di inizio del rapporto di lavoro;

- l’eventuale data di cessazione se il contratto è a termine;

- la motivazione nelle assunzioni a tempo determinato;

- l’eventuale durata del periodo di prova;

- la categoria di inquadramento;

- la retribuzione pattuita;

- la convivenza o meno con il datore di lavoro;

- le eventuali condizioni del vitto e dell’alloggio;

- gli orari della prestazione di lavoro;

- l’eventuale giorno del riposo settimanale solenne e la mezza giornata di riposo settimanale aggiuntiva (in caso di lavoro dipendente con impegno costante);

- il periodo concordato per il godimento delle ferie annuali;

- la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o altri motivi familiari

- L'applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal contratto, ivi compreso quanto indicato relativamente alla corresponsione dei contributi di assistenza contrattuale

Ulteriori specifiche sono previste per il lavoro ripartito.

La lettera di assunzione: modello

Modello Lettera Assunzione

 

 

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero