Adempimenti in caso di risoluzione del rapporto
Lettere di licenziamento
Liquidazione delle competenze
Comunicazioni obbligatorie
Indennità di disoccupazione
Lettere di licenziamento / dimissioni
Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato mediante intimazione del licenziamento, il datore di lavoro, su richiesta scritta del lavoratore, sarà tenuto a fornire una dichiarazione scritta che attesti l'avvenuto licenziamento.
Si propongono di seguito alcuni modelli per la comunicazione tra datore e dipendente dell'interruzione del rapporto di lavoro:
Lettera di Licenziamento per mancato superamento del periodo di prova
Lettera di Licenziamento con preavviso
Lettera di Licenziamento per giusta causa
Lettera di Dimissioni con preavviso
Lettera di Dimissioni per giusta causa
Risoluzione consensuale del rapporto
Liquidazione delle competenze
Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sia per licenziamento che per dimissioni o comune accordo, il datore di lavoro, deve:
- effettuare il versamento dei contributi dell'ultimo trimestre, entro 10 giorni dall'interruzione del rapporto di lavoro
- elaborare la busta paga entro i primi giorni del mese successivo, saldando anche il trattamento di fine rapporto maturato e gli eventuali ratei di tredicesima e ferie maturati e non ancora pagati.
Comunicazioni obbligatorie
Il datore di lavoro deve inoltre effettuare le seguenti comunicazioni obbligatorie di cessazione del rapporto di lavoro:
Comunicazione all’INPS
Comunicazione alla Questura
Comunicazione all’INPS
Termini per la comunicazione:
Entro 5 giorni dall'interruzione va inviata comunicazione all'INPS.
Efficacia della comunicazione:
La comunicazione all’INPS ha efficacia anche nei confronti dei Servizi competenti, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), nonché della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo.
Come effettuare le comunicazioni:
In caso di licenziamento
In caso di decesso del datore di lavoro
In caso di dimissioni o risoluzione consensuale
Dimissioni o risoluzione consensuale della lavoratrice madre e del lavoratore padre
In caso di licenziamento
In caso di licenziamento, la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro domestico, previa identificazione tramite PIN, deve avvenire esclusivamente secondo il duplice canale:
- Contact Center, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, fornendo telefonicamente i dati necessari;
- Procedura Internet di compilazione e invio on-line disponibile sul sito internet dell’INPS, previo inserimento del PIN, utilizzando la procedura di " Variazione rapporto di lavoro";
In caso di decesso del datore di lavoro
In caso di decesso del datore di lavoro, la comunicazione di cessazione deve essere effettuata rivolgendosi al Contact Center, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, fornendo telefonicamente i dati necessari;
Il soggetto comunicante deve disporre del proprio PIN e deve fornire all’operatore il codice fiscale del datore e il codice del rapporto di lavoro.
In caso di dimissioni o risoluzione consensuale
Il datore di lavoro, in caso di dimissioni o risoluzione consensuale:
- entro 5 giorni dalla data della interruzione del rapporto effettua la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro domestico all’INPS, previa identificazione tramite PIN, secondo il duplice canale:
- Contact Center, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, fornendo telefonicamente i dati necessari;
- Procedura Internet di compilazione e invio on-line disponibile sul sito internet dell’INPS, previo inserimento del PIN, utilizzando la procedura di " Variazione rapporto di lavoro";
- entro 30 giorni dalla data della cessazione, spedisce al lavoratore un invito scritto (raccomandata r.r. o a mano) contenente, in alternativa:
- l’invito a presentarsi per convalidare l’atto di dimissioni o risoluzione consensuale, in sede sindacale ovvero presso la Direzione Territoriale del Lavoro o il Centro per l’Impiego territorialmente competenti
- o l’invito a sottoscrivere un’apposita dichiarazione, in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione trasmessa all’Inps.
Se il datore di lavoro non provvede all’invito nei termini indicati, le dimissioni si considerano prive di effetto.
Il lavoratore, in caso di dimissioni o risoluzione consensuale:
- entro 7 giorni dalla ricezione dell’invito del datore, può:
- aderire all’invito e convalidare le dimissioni o la risoluzione consensuale;
- non aderire all’invito; in questo caso il rapporto si intende comunque risolto;
- revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale in forma scritta; in questo caso il contratto di lavoro torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione di revoca.
Dimissioni o risoluzione consensuale della lavoratrice madre e del lavoratore padre
La risoluzione consensuale o le dimissioni devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio:
- se presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza;
- se presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore, durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento.
Comunicazione alla Questura
Termini per la comunicazione:
Entro entro 48 ore dalla cessazione del rapporto.
Quando effettuare la comunicazione:
In caso di lavoratore convivente.
Come effettuare le comunicazioni:
Il datore di lavoro comunica alla Questura, con raccomandata semplice, l’interruzione del rapporto di lavoro e la conseguente cessazione della cessione di fabbricato o dell’ospitalità.
Modulo
Indennità di disoccupazione
Nel caso in cui i lavoratori subordinati perdano involontariamente l’occupazione hanno diritto all'indennità ASPI (NASPI dal 01.05.2015).