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Cause di risoluzione del rapporto
Scadenza del termine contrattuale
Mancato superamento del periodo di prova
Licenziamento
Morte del datore di lavoro
Dimissioni
Risoluzione consensuale
Il rapporto di lavoro cessa automaticamente alla scadenza del termine stabilito nel contratto, nei casi di assunzione a tempo determinato.
- Non è previsto obbligo di dare preavviso. - Non è previsto obbligo di comunicazione di cessazione all'Inps.
- Non è previsto obbligo di dare preavviso.
- Non è previsto obbligo di comunicazione di cessazione all'Inps.
Durante il periodo di prova, ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dal contratto. In tal caso:
- Non è previsto obbligo di dare preavviso. - E’ previsto l’obbligo di comunicazione della cessazione all'Inps.
- E’ previsto l’obbligo di comunicazione della cessazione all'Inps.
Il rapporto di lavoro cessa per libera volontà del datore di lavoro.
In assenza di giusta causa di licenziamento
In presenza di giusta causa di licenziamento
Scadenza del periodo di comporto
Licenziamento della lavoratrice madre
Contratto a tempo indeterminato:
Nel rapporto di lavoro domestico, non è necessario il requisito della giusta causa di licenziamento o del giustificato motivo e quindi il datore può procedere al cd. licenziamento ad nutum (senza obbligo di motivazione). In tal caso:
- E’ previsto l’obbligo del preavviso o il pagamento della corrispondente indennità di mancato preavviso. - E’ previsto l’obbligo di comunicazione della cessazione all'Inps.
- E’ previsto l’obbligo del preavviso o il pagamento della corrispondente indennità di mancato preavviso.
Contratto a tempo determinato:
In caso di recesso del datore di lavoro prima del termine:
- Il datore di lavoro è tenuto a risarcire i danni al lavoratore, pari alle retribuzioni che questi avrebbe percepito se il rapporto di lavoro non si fosse interrotto. - E’ previsto l’obbligo di comunicazione della cessazione all'Inps.
- Il datore di lavoro è tenuto a risarcire i danni al lavoratore, pari alle retribuzioni che questi avrebbe percepito se il rapporto di lavoro non si fosse interrotto.
- Non è previsto obbligo di dare preavviso. - Il datore di lavoro deve contestare il fatto avvenuto al lavoratore con raccomandata A/R o consegnata a mano. - Trascorsi 5 giorni dalla consegna della contestazione il datore di lavoro deve far seguire una seconda raccomandata con la lettera di licenziamento. - E’ previsto l’obbligo di comunicazione della cessazione all'Inps.
- Il datore di lavoro deve contestare il fatto avvenuto al lavoratore con raccomandata A/R o consegnata a mano.
- Trascorsi 5 giorni dalla consegna della contestazione il datore di lavoro deve far seguire una seconda raccomandata con la lettera di licenziamento.
In caso di assenza per infortunio, malattia, gravidanza o puerperio, decorso il periodo di conservazione del posto, il datore di lavoro ha diritto di recedere dal contratto. In tal caso:
La lavoratrice madre può essere licenziata solo per giusta causa:
- dall'inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro - fino alla cessazione del congedo di maternità.
- dall'inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro
- fino alla cessazione del congedo di maternità.
In caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto. In tal caso:
Il rapporto di lavoro cessa per libera volontà del lavoratore.
In presenza di giusta causa
In assenza di giusta causa
Dimissioni della lavoratrice madre
In presenza di giusta causa di dimissioni
- Non è previsto obbligo del lavoratore di dare preavviso. - Il lavoratore ha diritto a ricevere dal datore di lavoro indennità di mancato preavviso. - Il lavoratore rassegna le dimissioni consegnando una lettera di dimissioni al datore di lavoro. - E’ previsto l’obbligo per il datore di lavoro di chiedere la convalida della cessazione all'Inps.
- Non è previsto obbligo del lavoratore di dare preavviso.
- Il lavoratore ha diritto a ricevere dal datore di lavoro indennità di mancato preavviso.
- Il lavoratore rassegna le dimissioni consegnando una lettera di dimissioni al datore di lavoro.
- E’ previsto l’obbligo per il datore di lavoro di chiedere la convalida della cessazione all'Inps.
In assenza di giusta causa di dimissioni
- E’ previsto l’obbligo del preavviso o il pagamento della corrispondente indennità di mancato preavviso. - Il lavoratore rassegna le dimissioni consegnando una lettera di dimissioni al datore di lavoro. - E’ previsto l’obbligo per il datore di lavoro di chiedere la convalida della cessazione all'Inps.
In caso di recesso del lavoratore prima del termine:
- Il lavoratore è tenuto a risarcire i danni al datore di lavoro. - Il lavoratore rassegna le dimissioni consegnando una lettera di dimissioni al datore di lavoro. - E’ previsto l’obbligo per il datore di lavoro di chiedere la convalida della cessazione all'Inps.
- Il lavoratore è tenuto a risarcire i danni al datore di lavoro.
Nel caso di dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel periodo compreso dall'inizio della gravidanza fino alla cessazione del congedo di maternità:
- Non è previsto obbligo della lavoratrice di dare preavviso. - Devono essere presentate dalla lavoratrice in forma scritta. - E’ previsto l’obbligo per il datore di lavoro di chiedere la convalida della cessazione all'Inps.
- Non è previsto obbligo della lavoratrice di dare preavviso.
- Devono essere presentate dalla lavoratrice in forma scritta.
Il rapporto di lavoro termina per comune accordo tra lavoratore e datore di lavoro. In tal caso:
- Entrambe le parti sottoscrivono un accordo nel quale dichiarano la volontà di interrompere il contratto di lavoro di comune accordo. - Non è previsto obbligo di dare preavviso. - E’ previsto l’obbligo per il datore di lavoro di chiedere la convalida della cessazione all'Inps.
- Entrambe le parti sottoscrivono un accordo nel quale dichiarano la volontà di interrompere il contratto di lavoro di comune accordo.
Costituiscono giusta causa di licenziamento: - le assenze non giustificate entro il quinto giorno, ove non si verifichino cause di forza maggiore; - le mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.
Costituiscono giusta causa di dimissioni eventi così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro (es. mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing, ecc…)